Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «senza necessità di» sono sostituite dalla seguente: «previa».
      2. Il comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Per l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi si applicano le disposizioni contenute negli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile».

      3. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,

 

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sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e salvi i casi in cui il debitore abbia proposto opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 57».